L'Ufficio centrale per il referendum, sulla base dei verbali di tutti gli uffici provinciali e di quelli inviati dagli uffici consolari a termini dell'articolo 4, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati per le sezioni istituite a norma dell'articolo 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, compie le operazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri dei voti riportati dal quesito proposto.
Testo vigente dal 20 aprile 1989
