Art. 12 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 LUGLIO 1980, N. 312
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[1]Ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento con giudizio di idoneita', sono attribuiti, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione, i seguenti stipendi:
[2]Anni Parametro di permanenza Stipendio nella classe dal 1 dicembre 1972 di stipendio
[3]615 - 4.520.250 560 2 4.116.000 530 3 3.895.500 500 3 3.675.000 1 ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 MAGGIO 1976, N. 187)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 maggio 1976, n. 187
1La L. 5 maggio 1976, n. 187 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "A modifica del primo comma dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e della tabella 1 allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio all'entrata in vigore della presente legge e agli ufficiali che pervengono a tali gradi successivamente lo stipendio del parametro 500 e la connessa classe di assegno perequativo sono attribuiti, anziche' dal 1 gennaio dell'anno al quale si riferisce la prima valutazione, al compimento di due anni di anzianita' nel grado. Dal compimento della predetta anzianita' di grado decorrono i periodi stabiliti per l'attribuzione dei successivi parametri di stipendio e delle successive classi dell'assegno perequativo".
Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 13 luglio 1980
