Art. 12 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 LUGLIO 1980, N. 312
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[1]Ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento con giudizio di idoneita', sono attribuiti, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione, i seguenti stipendi:
[2]Anni Parametro di permanenza Stipendio nella classe dal 1 dicembre 1972 di stipendio
[3]615 - 4.520.250 560 2 4.116.000 530 3 3.895.500 500 3 3.675.000
[4]Ai tenenti colonnelli che cessano dal servizio permanente per limiti di eta' o per infermita' o perche' deceduti, che non conseguano la promozione al grado superiore, e' attribuito, dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615, in sostituzione della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536. Tale beneficio non e' cumulabile con quello previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 11 maggio 1976
