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Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 MAGGIO 1976, N. 187. 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165

12

Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui al presente articolo "sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3".

Testo in vigore dal 2 luglio 1997 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art13 · fonte su Normattiva