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Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 MAGGIO 1976, N. 187)).
Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 2 luglio 1997
