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Nei confronti dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali in servizio permanente effettivo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti in quadro di avanzamento o siano stati valutati una o piu' volte, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, i quali non possono rispettivamente conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 11 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art18 · fonte su Normattiva