Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1973 al 11 maggio 1976. Leggi il testo vigente →
Nei confronti dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali in servizio permanente effettivo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti in quadro di avanzamento o siano stati valutati una o piu' volte, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, i quali non possono rispettivamente conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perche' raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 11 maggio 1976
