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Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, dall'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dall'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 21 della legge 29 marzo 1956, n. 288, non sono colmate con promozioni qualora nei corrispondenti gradi esistano eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art2 · fonte su Normattiva