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Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 920, comma 4 del codice dell'ordinamento militare, non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

Testo in vigore dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. 42 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo tolto: 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, dall'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dall'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 21 della legge 29 marzo 1956, n. 288, aggiunto: 920, comma 4 del codice dell'ordinamento militare, non sono colmate con promozioni tolto: qualora aggiunto: se nei corrispondenti gradi tolto: esistano aggiunto: esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art2 · fonte del testo