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Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 920, comma 4 del codice dell'ordinamento militare, non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.
Testo in vigore dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012
