Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1973 al 1 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →
Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali piu' anziani in ruolo e secondo il seguente ordine: ufficiali a disposizione giudicati non idonei allo avanzamento nel servizio permanente effettivo; ufficiali promossi nella posizione di a disposizione; ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro; ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa, competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge. Il relativo trattamento di quiescenza verra' comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8. Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di eta', allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concessa, inoltre, le indennita' di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennita' di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo articolo 17 della presente legge, fara' carico al Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1973 al 1 gennaio 1998
