Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonche' dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Sono fatte salve inoltre le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere.

Testo vigente dal 19 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art1 · fonte su Normattiva