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Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre leggi, mentre sono cumulabili con i contributi erogati da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali o esteri.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1982 al 24 giugno 1984

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art13 · fonte su Normattiva