La legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria, e' modificata ed integrata come di seguito indicato. All'articolo 3: nel sesto comma, le parole da: "I titolari" a "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "I titolari di permessi di ricerca per le sostanze minerarie di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare entro sei mesi". All'articolo 4: nel terzo comma sono soppresse le parole: "e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo comma nel territorio delle regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purche' di comprovata competenza nel campo della ricerca di base". All'articolo 9: nel primo comma, il numero: "60" e' sostituito con il seguente: "70"; dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori". All'articolo 12: il secondo comma e' abrogato; il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Per le concessioni di coltivazione gia' rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento". L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE. Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183. Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento". All'articolo 14: dopo il primo comma, e' inserito il seguente: "Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario"; al quarto comma dopo le parole: "ai materiali di acquisto e di consumo" sono aggiunte le seguenti: "e alla mano d'opera necessaria"; dopo il penultimo comma e' inserito il seguente: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato". All'articolo 15, nel terzo comma, dopo le parole: "le perdite di gestione" sono aggiunte le seguenti: "esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per l'anno 1984 la delibera del CIPI di cui al primo comma determina la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento, comunque non anteriore all'inizio dell'anno solare". All'articolo 17: nel primo comma, il numero "60" e' sostituito con il seguente: "70"; e, dopo le parole: "spese sostenute all'estero" sono inserite le seguenti: "anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attivita' di ricerca gia' istituite"; in fine e' aggiunto il seguente comma: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori".

Testo vigente dal 23 giugno 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 633/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    Per lo svolgimento della ricerca mineraria di base nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, l'art. 3, comma terzo, della legge 15 giugno 1984 n. 246, prevede che il Ministro dell'industria può stipulare convenzioni con "enti ed imprese minerarie di emanazione regionale", comprendendosi in tale espressione anche gli enti di emanazione provinciale se l'intervento ricada nei territori delle Province autonome. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14 e 17, all'art. 9, nn. 3 e 8, ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 3, comma terzo, L. n. 246 cit., modificativo dell'art. 4, comma terzo, L. n. 752 del 1982).

    Art. 4 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 5 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 6 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 7 Norme per l'attuazione della politica mineraria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1984-06-15;246~art3 · fonte su Normattiva