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Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali, qualora la mancata rispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione non presenti segni di alterazione.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1986 al 6 gennaio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art12 · fonte su Normattiva