Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204.
Abrogato dal 6 gennaio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204.
Abrogato dal 6 gennaio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1997 al 6 gennaio 2016. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato. I prodotti cosmetici non hanno finalita' terapeutica e non possono vantare attivita' terapeutiche. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 2015, N. 204
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art1 · fonte del testo