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Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nei confronti dei prodotti cosmetici, l'articolo 251 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e gli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1986 al 6 gennaio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art16 · fonte su Normattiva