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(( E' vietato l'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene sulle cellule germinali o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A, 1B e 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Una sostanza classificata nella categoria 2 puo' essere utilizzata nei cosmetici se e' stata sottoposta alla valutazione del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotto cosmetici. )) Chi viola le disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 7, comma 5.

Testo in vigore dal 12 aprile 2011 al 6 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art2ter · fonte su Normattiva