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L'Istituto superiore di sanita' svolge, nella materia oggetto della presente legge, funzioni di consulenza della competente amministrazione statale. In tale ambito, l'Istituto, oltre ad esprimere parere sugli elenchi di cui all'articolo 5:

  • a)fornisce valutazioni tecniche per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7;
  • b)propone al Ministro della sanita' eventuali aggiornamenti straordinari degli elenchi, degli adempimenti e delle modalita' previsti dagli articoli 2 e 4. I criteri di massima in ordine all'idoneita' per i locali e le attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici di cui all'articolo 10 vengono stabiliti dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1986 al 6 gennaio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art6 · fonte su Normattiva