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(( I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del produttore o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario. La presenza delle indicazioni o delle avvertenze di cui al presente comma non dispensa i responsabili dal rispetto di tutti gli altri obblighi stabiliti dalla presente legge. )) Il Ministro della sanita', tenendo conto delle direttive comunitarie, determina, con proprio decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresi' i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonche', se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione. Con lo stesso decreto vengono altresi' determinate le modalita' da seguire per il prelievo di campioni di cui al successivo articolo 11. Con corrispondenti decreti si provvede ai successivi aggiornamenti. Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, (( nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso)), possono essere dannosi per la salute e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa non inferiore a lire 2.000.000. Se il fatto e' commesso per colpa, si applicano le pene previste dal comma 5 ridotte da un terzo a un sesto. Chiunque contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Testo in vigore dal 31 maggio 1997 al 6 gennaio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art7 · fonte su Normattiva