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L'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni, e' autorizzato a concedere finanziamenti e ad eseguire tutte le operazioni previste dalla presente legge per favorire lo sviluppo della emigrazione italiana all'estero. Avvalendosi dei mezzi di cui ai successivi articoli i finanziamenti previsti dal precedente comma saranno concessi in conformita' delle norme di cui al cennato regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni.

Testo in vigore dal 15 settembre 1950 al 8 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;717~art1 · fonte del testo