Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1984 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 luglio 1984, n. 359.
Abrogato dal 8 agosto 1984
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1984 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 luglio 1984, n. 359.
Abrogato dal 8 agosto 1984
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1950 al 8 agosto 1984. 105 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C. L.E.) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni, e' autorizzato a concedere finanziamenti e ad eseguire tutte le operazioni previste dalla presente legge per favorire lo sviluppo della emigrazione italiana all'estero. Avvalendosi dei mezzi di cui ai successivi articoli i finanziamenti previsti dal precedente comma saranno concessi in conformita' delle norme di cui al cennato regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 LUGLIO 1984, N. 359
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;717~art1 · fonte del testo