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L'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero la cui durata e' prorogata al 31 dicembre 1975, provvedera' all'aumento del capitale sociale almeno fino a lire 750 milioni. A tale scopo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 1 aprile 1949, n. 84, l'Istituto potra' utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria sino ad un ammontare non superiore al 50% dell'aumento del capitale, provvedendo per la differenza con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali, approvata dal Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 15 settembre 1950 al 8 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;717~art2 · fonte del testo