Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1984 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 luglio 1984, n. 359.
Abrogato dal 8 agosto 1984
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1984 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 luglio 1984, n. 359.
Abrogato dal 8 agosto 1984
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1950 al 8 agosto 1984. 91 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero la cui durata e' prorogata al 31 dicembre 1975, provvedera' all'aumento del capitale sociale almeno fino a lire 750 milioni. A tale scopo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della legge 1 aprile 1949, n. 84, l'Istituto potra' utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria sino ad un ammontare non superiore al 50% dell'aumento del capitale, provvedendo per la differenza con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali, approvata dal Ministro per il tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 LUGLIO 1984, N. 359
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;717~art2 · fonte del testo