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Per i fini di cui al precedente art. 1 l'Istituto e' autorizzato ad emettere obbligazioni, in eccedenza al limite di cui alle vigenti disposizioni, fino all'ammontare complessivo di lire 6 miliardi. Dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti; sono soggette soltanto al bollo di lire 2 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta, o tributo a favore dell'Erario e degli Enti locali. Le obbligazioni fruttano l'interesse del 6% annuo e sono rimborsate alla pari in venti annui decorrenti dal secondo anno successivo a quello dell'emissione. Il piano di ammortamento e le altre modalita' e condizioni di ciascuna emissione sono determinati di volta in volta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Testo in vigore dal 15 settembre 1950 al 8 agosto 1984
