Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1984 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 luglio 1984, n. 359.
Abrogato dal 8 agosto 1984
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1984 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 luglio 1984, n. 359.
Abrogato dal 8 agosto 1984
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3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1950 al 8 agosto 1984. 157 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per i fini di cui al precedente art. 1 l'Istituto e' autorizzato ad emettere obbligazioni, in eccedenza al limite di cui alle vigenti disposizioni, fino all'ammontare complessivo di lire 6 miliardi. Dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti; sono soggette soltanto al bollo di lire 2 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta, o tributo a favore dell'Erario e degli Enti locali. Le obbligazioni fruttano l'interesse del 6% annuo e sono rimborsate alla pari in venti annui decorrenti dal secondo anno successivo a quello dell'emissione. Il piano di ammortamento e le altre modalita' e condizioni di ciascuna emissione sono determinati di volta in volta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 LUGLIO 1984, N. 359
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;717~art3 · fonte del testo