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Nei limiti dell'importo ricavato dall'emissione delle obbligazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio italiano dei cambi cedera', ai sensi delle norme valutarie in vigore, all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.) le valute necessarie per la concessione di speciali finanziamenti destinati a favorire lo sviluppo dell'emigrazione italiana all'estero, come agli articoli seguenti.

Testo in vigore dal 15 settembre 1950 al 8 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;717~art5 · fonte del testo