Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1984 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 luglio 1984, n. 359.
Abrogato dal 8 agosto 1984
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1984 al 1 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 luglio 1984, n. 359.
Abrogato dal 8 agosto 1984
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1950 al 8 agosto 1984. 58 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei limiti dell'importo ricavato dall'emissione delle obbligazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio italiano dei cambi cedera', ai sensi delle norme valutarie in vigore, all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C. L.E.) le valute necessarie per la concessione di speciali finanziamenti destinati a favorire lo sviluppo dell'emigrazione italiana all'estero, come agli articoli seguenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 LUGLIO 1984, N. 359
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;717~art5 · fonte del testo