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I finanziamenti concessi con i mezzi risultanti dalla emissione di obbligazioni prevista agli articoli precedenti sono gestiti e contabilizzati separatamente dalle altre operazioni dell'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero, secondo norme approvate dal Ministro per il tesoro. Il Collegio dei sindaci - la cui composizione e' stabilita in cinque membri effettivi e due supplenti - vigila su tale separata gestione e riferisce al Ministro per il tesoro. Alla separata gestione di tali finanziamenti affluiscono tutti i frutti delle operazioni compiute e sono attribuite le relative spese.

Testo in vigore dal 15 settembre 1950 al 15 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;717~art6 · fonte del testo