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I finanziamenti concessi con i mezzi risultanti dalla emissione di obbligazioni prevista agli articoli precedenti sono gestiti e contabilizzati separatamente dalle altre operazioni dell'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero, secondo norme approvate dal Ministro per il tesoro. Il Collegio dei sindaci - la cui composizione e' stabilita in cinque membri effettivi e due supplenti - vigila su tale separata gestione e riferisce al Ministro per il tesoro. Alla separata gestione di tali finanziamenti affluiscono tutti i frutti delle operazioni compiute e sono attribuite le relative spese. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 ottobre 1970, n. 866
1La L. 28 ottobre 1970, n. 866 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La separata gestione di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 1950, n. 717, avra' termine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."
Testo in vigore dal 15 dicembre 1970 al 8 agosto 1984
