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I progetti di massima ed esecutivi relativi alle opere di navigazione interna sono approvati, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, dal presidente del magistrato alle acque o dal presidente del magistrato per il Po, con propri decreti. Sui progetti di massima devono essere sentiti il Ministro per i trasporti e le regioni interessate. Sono convalidate, a tutti gli effetti, le approvazioni di progetti di opere idroviarie disposte in passato dagli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 15 maggio 1976 al 22 dicembre 2008
