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L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni da effettuare in esecuzione della presente legge l'indennita' sara' determinata a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 15 maggio 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;237~art3 · fonte del testo