Art. 11 — Riserva a favore degli interventi di recupero
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Le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata sono utilizzate in misura non inferiore al 30 per cento per il recupero ai sensi delle lettere c), d) ed e) del comma primo dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva o di immobili non residenziali funzionali alla residenza, ivi compreso, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare.
Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 19 maggio 1999
