Art. 22 — Disposizioni per l'attuazione dei programmi
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L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e' esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e' prorogato fino al 31 dicembre 1995. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e succes- sive modificazioni, in aree deliminate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero su aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni. In tale ultimo caso, gli interventi sono convenzionati secondo criteri definiti dal CER e recepiti dalle regioni nelle convenzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, relative a zone destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale.
Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 19 maggio 1999
