Norme per l'edilizia residenziale

Art. 1 — Contenuti del piano

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A partire dall'anno 1978 e' attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:

  • a)gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;
  • b)gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • c)l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali. Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal C.I.P.E. Il piano decennale definisce il programma operative per il primo quadriennio ed e' soggetto a revisione ogni quattro anni. Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali di intervento. Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese, e' allegata una relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.

Testo in vigore dal 19 agosto 1978 al 19 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art1 · fonte su Normattiva