Norme per l'edilizia residenziale

Art. 49 — Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituito dal seguente: "In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non puo' essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune".

Testo vigente dal 19 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art49 · fonte su Normattiva