Norme per l'edilizia scolastica

Art. 7 — Anagrafe dell'edilizia scolastica

Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalita' del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe e' articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore. La metodologia e le modalita' di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilita' anche sotto forma di supporti magnetici. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.

Testo vigente dal 19 gennaio 1996

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 381/1996

    Illegittimità dichiarata
    5 novembre 1996

    Ammissibilità dei ricorsi proposti in via principale dalle Province autonome di Trento e Bolzano per denunciare gli artt. 4, 5 e 7, comma quarto, della l. 11.1.1996, n. 23, in quanto la "clausola di salvaguardia" contenuta nell'art. 11 della stessa legge, secondo cui "le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici "non può essere plausibilmente interpretata come una salvaguardia totale delle competenze provinciali dinanzi alla norma impugnata, contenente una disciplina completa e di dettaglio, che ne esclude il carattere meramente integrativo o suppletivo rispetto alla normativa provinciale. red. F. Mangano

    Art. 116 cost. · Art. 4 Norme per l'edilizia scolastica · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1996-01-11;23~art7 · fonte su Normattiva