Norme per l'edilizia scolastica

Art. 5 — Norme tecniche

Nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalita' urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, approvano specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificita' dei centri storici e delle aree metropolitane. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle norme regionali di cui al comma 2, possono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre - 5 novembre 1996, n. 381 (in G.U. 1a s.s. 13/11/1996 n. 46) ha dichiarato " l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, commi 4 e 9, e 5 della stessa legge n. 23 del 1996 nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano".

Testo vigente dal 14 novembre 1996

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 381/1996

    Illegittimità dichiarata
    5 novembre 1996

    Ammissibilità dei ricorsi proposti in via principale dalle Province autonome di Trento e Bolzano per denunciare gli artt. 4, 5 e 7, comma quarto, della l. 11.1.1996, n. 23, in quanto la "clausola di salvaguardia" contenuta nell'art. 11 della stessa legge, secondo cui "le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici "non può essere plausibilmente interpretata come una salvaguardia totale delle competenze provinciali dinanzi alla norma impugnata, contenente una disciplina completa e di dettaglio, che ne esclude il carattere meramente integrativo o suppletivo rispetto alla normativa provinciale. red. F. Mangano

    Art. 116 cost. · Art. 4 Norme per l'edilizia scolastica · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1996-01-11;23~art5 · fonte su Normattiva