L'art. 68 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, eccettuato il caso di dimissioni volontarie, e' attribuito al candidato che nella medesima, lista segue immediatamente l'ultimo eletto".
Testo vigente dal 2 marzo 1951
