Ove la piu' alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o piu' liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale secondo le norme stabilite al numero 1° dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 2 marzo 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art9 · fonte del testo