Art. 73 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 68 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 10
Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, ((...)), e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva