Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 8. A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui ai n. 3 dell'articolo precedente nella segreteria della Commissione elettorale mandamentale. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

Testo vigente dal 2 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-24;84~art4 · fonte del testo