La presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura per piu' di tre collegi. ((La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

  • a)da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;
  • b)da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;
  • c)da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;
  • d)da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di un milione di abitanti.)) Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

Testo vigente dal 4 maggio 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 407/1999

    Questione inammissibile
    29 ottobre 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 33, primo comma, lettera a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e dell'art. 14, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (Norme per l'elezione dei Consigli provinciali), nelle parti in cui - nel prevedere che le liste elettorali siano sottoscritte da un numero di elettori oscillante tra un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, e che l'Ufficio elettorale, verificato il numero delle sottoscrizioni, elimina le liste che non risultino in regola, anche quando, in caso di eccedenza, le sottoscrizioni superino solo di poco il massimo - non consentono all'Ufficio di apprezzare autonomamente, caso per caso, la rilevanza della violazione del limite. In mancanza di parametri e criteri obiettivi, che solo il legislatore, nella sua discrezionalità, potrebbe determinare, l'ampio margine di valutazione, che attraverso il richiesto intervento additivo si vorrebbe attribuire alla Commissione elettorale, finirebbe infatti per creare incertezza, incrementando il contenzioso, in contrasto con l'esigenza che la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e i tempi prefissati a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo. - Per la non fondatezza di questione di legittimità costituzionale della norma (allora impugnata 'in totò, in giudizio sull'art. 30, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 570 del 1960) che impone alla Commissione elettorale di eliminare le liste presentate con un numero di sottoscrittori superiore al massimo, S. n. 83/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 33 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 14 Norme per la elezione dei Consigli provinciali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 4 maggio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1995 al 4 maggio 1999. 24 parole tolte, 18 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) da almeno tolto: 750 aggiunto: 200 e da non piu' di tolto: 1.100 aggiunto: 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100tolto: .000 aggiunto: mila abitanti;

b) da almeno tolto: 1.000 aggiunto: 350 e da non piu' di tolto: 1.500 aggiunto: 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 100tolto: .000 aggiunto: mila abitanti e fino a 500tolto: .000 aggiunto: mila abitanti;

c) da almeno tolto: 1.750 aggiunto: 500 e da non piu' di tolto: 2.500 aggiunto: 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di 500tolto: .000 aggiunto: mila abitanti e fino a tolto: 1.000.000 aggiunto: un milione di abitanti;

d) da almeno tolto: 2 aggiunto: 1.000 e da non piu' di tolto: 3.000 aggiunto: 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con piu' di tolto: 1.000.000 aggiunto: un milione di abitanti. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122~art14 · fonte del testo