Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Art. 1 — Norme generali sul sistema elettorale

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Il Consiglio regionale della Valle di Aosta e' eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale. Ogni elettore dispone di un voto di lista, ed ha facolta' di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e con le modalita' stabilite dalla presente legge.

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art1 · fonte su Normattiva