Art. 13 — Espressione del voto
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Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. L'elettore puo' manifestare fino a tre preferenze per candidati della lista da lui votata. L'espressione del voto di preferenza e' regolata dalle norme di cui agli articoli 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
