Art. 20 — Esame della condizione degli eletti
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In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. La deliberazione di annullamento deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve esser notificata entro cinque giorni agli interessati. Il Consiglio regionale non puo', ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
