confidenziale dell'esame preliminare internazionale
- 1)Salvo richiesta o autorizzazione del depositante, l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare non devono permettere in nessun momento ad alcuna persona o amministrazione - eccettuati gli uffici eletti, dopo che sia stato redatto il rapporto di esame preliminare internazionale - di accedere, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 30.4), all'inserto dell'esame preliminare internazionale.
- 2)Fatti salvi il paragrafo 1) e gli articoli 36.1 e 3) e 37.3-b), l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale non possono, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, fornire alcuna informazione relativa al rilascio o al rifiuto del rilascio di un rapporto di esame preliminare internazionale oppure al ritiro o al mantenimento della domanda di esame preliminare internazionale o di una elezione qualsiasi.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
