Norme per l'elezione del Senato della Repubblica
Art. 2 — Presentazione delle candidature
All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, sono soppresse le parole: " anche se relative alla stessa persona "; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La presentazione puo' avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale ";
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: " A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati ":
- c)il terzo comma e' abrogato;
- d)dopo il quarto comma, e' inserito il seguente: " Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge ";
- e)il quinto comma e' abrogato;
- f)al settimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio ";
- g)l'ottavo comma e' abrogato;
- h)al nono comma, le parole: " in collegi di altre regioni " sono sostituite dalle seguenti: " in altri collegi ". All'articolo 25, primo comma, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, le parole: " Per l'adempimento del dovere del voto " sono sostituite dalle seguenti: " Per l'esercizio del diritto di voto ". L'articolo 28 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' abrogato.
Testo vigente dal 6 agosto 1993
