Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Art. 5 — Disposizioni per i seggi vacanti

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n.31, e sostituito dal seguente: " 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalita' di cui all'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni ". L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, e' abrogato. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio ti senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale. L'articolo 21 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' abrogato.

Testo vigente dal 6 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-04;276~art5 · fonte su Normattiva