Art. 86

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, ((in un collegio plurinominale)) e' attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato ((primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione)). 42 2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi 2, 3 ((, 4 e 5)). 3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio ((attribuito in un collegio uninominale)) si procede ad elezioni suppletive. 42 3-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165)). 4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 2015, n. 52

42

con decorrenza dal 1 luglio 2016

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo vigente dal 12 novembre 2017, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art86 · fonte su Normattiva