(Modifica di norme sulla presentazione delle candidature). Nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e suc- cessive modificazioni, sono soppresse le parole: " i certificati di nascita, o documenti equipollenti,".

Testo vigente dal 6 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-04;276~art6 · fonte su Normattiva