Dopo l'art. 84, e' aggiunto il seguente: "Art. 84-bis. - Le norme che stabilissero, nella legge elettorale per il senato della Repubblica, nuove sanzioni a carico di coloro che si astengono dal voto, saranno applicabili anche per le elezioni della Camera dei deputati".
Testo vigente dal 26 gennaio 1948
