Dopo l'art. 84, e' aggiunto il seguente: "Art. 84-bis. - Le norme che stabilissero, nella legge elettorale per il senato della Repubblica, nuove sanzioni a carico di coloro che si astengono dal voto, saranno applicabili anche per le elezioni della Camera dei deputati".

Testo vigente dal 26 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art26 · fonte del testo